Tu sei qui: Home Regolamento d'Istituto

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, allievi, personale amministrativo ed ausiliario, genitori.

Il Regolamento d'Istituto, vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate  e condivise, facilitano  il buon andamento dell’istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà  di ciascuno. L'Istituto Comprensivo Guinizelli ha adottato il seguente:

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma3, lettera a) del T.U. 16/4/94,n.297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001. n. 44;
VALUTATA l' opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall' 1/9/2000;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

CAPO I
ORGANI COLLEGIALI

Art. 1
Convocazione

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva per quanto riguarda il Consiglio dell'Istituzione Scolastica.
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo della Sede Centrale e delle Sedi coordinate.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2
Validità sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento di ogni votazione.

Art. 3
Discussione ordine del giorno

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell' odg sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta della GE.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.

Art. 4
Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

Art. 5
Diritto di intervento

Tutti i membri dell 'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 6
Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art. 7
Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 8
Risoluzioni

I componenti gli Organi Collegi ali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

Art. 9
Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).
Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
- essere redatti direttamente sul registro;

  • se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
  • se prodotti con programmi informatici , essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art.10
Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 11
Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 12
Decadenza

I membri elettivi dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 13
Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 14
Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica (C.I.S.)

  1. Laprima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

  2. Nellaprima seduta, il C.I.S. e' presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono canditati tutti i genitori membri del C.I.S . E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti dell’ Organo Collegiale.

  3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D .M. 26 luglio 1983).

  4. Il C.I.S.può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio C.I.S le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

  5. Il C.I.S. e''convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1

  6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

  7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva

  8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

  9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

  10. Il C.I.S.,al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

  11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

  12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.;svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad essosono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

  13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti dalla legge.

  14. Oveil comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

  15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

  16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

  17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A. T. A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

  18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

  19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.

Art. 15
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

  1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

  2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

  3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 16
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

  1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

  2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

  3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

  4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 17
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:

  • in periodi programmati, ai sensi del precedente art. Il, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;

  • alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 deID.L.vo n. 297/94;

  • ogni qualvoIta se ne presenti la necessità.

Art. 18
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

  1. Il Consiglio di Classe ,di interclasse o di intersezione è presieduto dal DS o da un docente, suo dlegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

  2. Il Consiglio di Classe, di interclasse o di intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

CAPO II
LA COMUNITA' SCOLASTICA

1 I DOCENTI

Art. 19
Indicazioni sui doveri dei docenti

  1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

  2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione; se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Direzione il nominativo.

  3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.

  4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e,di regola la persona che è venuta a prelevarlo.

  5. I docenti devono disporre per classe/sezione di un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico, da inserire nel registro personale.

  6. I docenti della Scuola secondaria 1° grado indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

  7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

  8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe o sul gruppo assegnato, e collaborano con i colleghi delle altre classi o gruppi.

  9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta,fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

  10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.

  11. Gli Insegnanti vigilano affinchè, in occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori o in mensa gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico.

  12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

  13. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

  14. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare tramite comunicazione scritt che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

  15. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

  16. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.

  17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Direzione.

  18. I danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza per le eventuali azioni risarcitorie a carico del singolo responsabile o della classe.

  19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia trasparente e fattivo.

  20. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.

  21. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.

  22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.

  23. I docenti devono avvisare tramite diario o altro mezzo le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari,

  24. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.

  25. I registri devono essere debitamente compilati ed aggiornati in ogni loro parte, e rimanere depositati in Sala Insegnanti a disposizione della direzione.

  26. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.

  27. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'ingresso nella scuola all'uscita e nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, vigilano affinchè gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.

  28. Gli interventi di primo soccorso, senza l’utilizzo di farmaci e/o strumentazioni, sono definiti nell’ambito del “PIANO DI PRIMO SOCCORSO”, previsto dall’art. 15 del D. Lgs 626/’94.

2 PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 20
Indicazioni sui doveri del personale amministrativo

  1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

  2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome.

  3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.

  4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

  5. Collabora con i docenti e con il Dirigente Scolastico per il buon andamento del servizio.

  6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

  7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell' orario di servizio assegnato. Della presenza in servizio fa fede la firma giornaliera nel registro del personale.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 21
Indicazioni sui doveri dei collaboratori scolastici

  1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.

  2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità

  3. I collaboratori scolastici:

    1. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;

    2. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;

    3. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;

    4. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;

    5. non possono utilizzare telefoni cellulari durante l'orario di lavoro

    6. collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;

    7. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

    8. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare prima e dopo le lezioni, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

    9. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;

    10. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

    11. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;

    12. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

    13. evitano di parlare ad alta voce;

    14. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;

    15. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonchè delle suppellettili delle aule affidate;

    16. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S. G.A. o dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Plesso;

    17. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Plesso a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori;

    18. prendono visione del calendario delle riunioni degli Organi Collegiali del rispettivo plesso, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;

    19. sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.

  4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Coordinatore di Plesso. In caso di urgenza comunicano direttamente con la Segreteria dell'Istituto.

  5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuoI richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente provvedrà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe.
  6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
    1. che tutte le luci siano spente;
    2. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
    3. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
    4. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
    5. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
  7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi Loro destinati, in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

  8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

4 GENITORI

Art. 22
Elementi costitutivi del patto educativo fra la Scuola e le Famiglie

  1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il diritto/dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

  2. E' dovere dei gentori:

    • trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale, umana e sociale;

    • stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

    • controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;

    • partecipare con regolarità alle riunioni previste;

    • favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; • osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

    • educare i propri figli ad un comportamento corretto durante la loro permanenza nella Scuola e durante la mensa.
  3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento.

  4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

  5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

  6. E' diritto dei Genitori essere tempestivamente e adeguatamente informati sul percorso scolastico dei propri figli e sulle opportunità offerte dall'Istituzione Scolastica attraverso il P.O.F. d'Istituto.

  7. E' dovere dei Genitori partecipare attivamente al dialogo educativo con la Scuola nella personalizzazione dei percorsi formativi necessari a realizzare il "successo educativo" dei propri figli. In questo contesto la Scuola e la Famiglia condividono la conoscenza di tutte quelle situazioni personali che possono influire sul benessere scolastico degli alunni.

Art. 23
Diritto di Assemblea

  1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola nello spirito secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

  2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

  3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso, dell'Istituzione Scolastica.

Art. 24
Assemblea di classe, sezione

  1. L'Assemblea di classe o sezione è presieduta da un genitore eletto rispettivamente nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.

  2. L'assemblea e' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta altresì:

    • dagli insegnanti;

    • da un quinto delle famiglie degli alunni della classe
  3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
  4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
  6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza dell'Istituto.
  7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art. 25
Assemblea di plesso

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti rispettivamente il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dalla stessa. 2.L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 3.La convocazione può essere richiesta altresì:

  • da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe;

  • dalla metà degli insegnanti di plesso;

  • da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso;

  • dalla maggioranza del Comitato di Plesso, qualora costituito.

2. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

3. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

4. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.

5. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza dell'Istituto.

6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso.

Art. 26
Assemblea dell'Istituzione Scolastica

  1. L'Assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consigliodell'Istituzione, Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dalla stessa

  2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.

  3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta altresì:

    • da 200 genitori;
    • da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
    • dal Consiglio d'Istituto;
    • dal Dirigente Scolastico;
    • dalla maggioranza del Comitato genitori, qualora costituito.
  4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

  5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.

  6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza dell'Istituto.

  7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

Art. 27
Accesso dei genitori nei locali scolastici

  1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia.

  2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

  3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale o periodico dei docenti oltre che in occasione delle riunioni degli OO.CC. di cui fanno parte.

5 ALUNNI

Art. 28
Diritti e doveri degli alunni :Principi Generali

1.E' impegno della Scuola creare clima sereno e fiducioso, collaborativo ed aperto all'accoglienza, quale premessa e presupposto per un'educazione fondata sul rispetto affettivo e psicologico degli alunni e finalizzata alla promozione della responsabilità personale e sociale degli stessi.

2.È diritto degli alunni, ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai loro bisogni e rispettoso della loro libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, nonchè una valutazione tempestiva e trasparente che ne agevoli il processo di graduale presa di coscienza di sè, di autovalutazione e di autorealizzazione.

3.A tal fine gli alunni dell'Istituto partecipano al dialogo educativo,collaborando ciascuno secondo le proprie capacità, attitudini ed inclinazioni alla propria crescita umana e culturale. Ad essi, inoltre, compete il dovere di partecipare attivamente alla vita e al lavoro della Scuola, di frequentare assiduamente le lezioni e le attività prescelte, di svolgere diligentemente i compiti assegnati e di impegnarsi nello studio.

4. Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", emanato con D.P.R . 24/6/1998 n. 249, costituisce per tutte le componenti la Comunità Scolastica il necessario punto di riferimento nel quotidiano cammino della Scuola, intesa come <luogo di formazione e di educazione> e come <comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale>

Art. 29
SCUOLA DELL'INFANZIA: Norme Regolamentari

1. All'inizio di ciascun anno scolastico le Insegnanti forniscono alle Famiglie, sulla base del P.O.F. d'Istituto e del Progetto educativo – didattico preventivato, le informazioni relative agli orari di funzionamento, corredo dei bambini, organizzazione dei servizi interni ed esterni quali rifezione scolastica e trasporti, nonchè ogni altra indicazione utile al buon andamento del servizio.

2. L'accoglienza delle bambine e dei bambini ha luogo di regola fra le ore 8.00 e le ore 9.15.

3. L'ingresso anticipato e l'eventuale uscita posticipata – per comprovate esigenze lavorative dei genitori è concesso, a domanda, dal D.S..

4. Le assenze per malattia di durata pari o superiore a cinque giorni , festivi compresi, vanno sempre giustificati con certificato medico. Non è richiesto il certificato medico nel caso in cui le assenze siano dovute ad altri motivi, preventivamente comunicati alle Insegnanti.

5. In caso di infortunio, a Scuola o nel tragitto di andata e/o ritorno, la relativa denuncia va esibita all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto entro il giorno successivo all'evento per l'avvio delle relative pratiche risarcitorie.

6. Per esigenze educative è opportuno non far portare a scuola alcun tipo di alimento alle bambine e ai bambini.

Art. 30
SCUOLA PRIMARIA:Norme regolamentari

1. Gli alunni devono essere presenti nel cortile della Scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2. L'ingresso anticipato per comprovate esigenze lavorative dei genitori è concesso, a domanda, dal D.S..

3. Al suono della campana le classi entrano ordinatamente nelle rispettive aule, accompagnate dall'Insegnante. Analogamente al termine della ricreazione e dopo ogni uscita.

4. L'uscita per giustificato motivo dalla Scuola, durante l'orario scolastico, è consentita agli alunni solo se rtirati da un familiare o da altra persona con delega scritta di uno dei genitori.

5. L'assenza dalle lezioni va giustificata a mezzo il libretto personale nel giorno di rientro. Qualora l'assenza sia superiore a cinque giorni continuativi – festivi compresi-la giustificazione va accompagnata con certificato medico o altro documento valido, da allegare al giornale di classe.

6. Sono soggette a giustificazione anche le assenze dovute a scioperi del personale docente, in occasione dei quali le Famiglie abbiano ritenuto opportuno non avviare i propri figli a Scuola.

7. Gli alunni in ritardo all'inizio delle lezioni sono ammessi in classe con autorizzazione dell'Insegnante presente. I ritardi abituali sono considerati – mancanze disciplinari, e vanno pertanto segnalati al D.S..

8. Gli alunni sono tenuti a portare giornalmente il diario delle lezioni e il libretto personale, nonchè l'occorrente per il regolare svolgimento dell'attività didattica preventivata.

9. Non è consentito portare a Scuola oggetti e materiali non attinenti le attività scolastiche senza il preventivo assenso dell'Insegnante. I telefoni cellulari, dei quali sia stato autorizzato il possesso, non possono essere utilizzati durante l’orario scolastico.

10. Gli alunni sono chiamati ad essere protagonisti nel loro percorso di crescita, collaborando ciascuno secondo l'età, le proprie inclinazioni ed attitudini, e secondo le capacità alla propria crescita umana e culturale. A tal fine essi:

  • mantengono un comportamento rispettoso delle persone e degli ambienti in cui si svolge la loro attività;

  • tengono puliti e ordinati gli spazi interni ed esterni della Loro Scuola;

  • evitano comportamenti e giochi pericolosi per la propria o l'altrui sicurezza, dentro e fuori la Scuola e durante viaggi e visite di istruzione;

  • usano la lingua italiana nei rapporti fra di loro e con il personale docente e non;

  • portano regolarmente il grembiule o la casacca nei periodi stabiliti;

  • si autocontrollano nel linguaggio, evitando espressioni volgari ed offensive;

  • hanno cura dell'igiene personale;

  • rispettano le disposizioni impartite per la loro sicurezza;

  • aiutano i compagni in difficoltà, con particolare attenzione ai più piccoli, ai disabili e agli stranieri inseriti.

Art. 31
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO Norme regolamentari

  1. Gli alunni devono essere presenti nel cortile della Scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

  2. Al suono della campana gli alunni si dispongono in fila, classe per classe, ed entrano nelle rispettive aule accompagnati dall'Insegnante, o dal personale ausiliario. Analogamente avviene al rientro in classe al termine della ricreazione e dopo ogni uscita.

  3. Gli alunni devono presentarsi a Scuola provvisti di tutto il necessario per il regolare svolgimento delle lezioni. Per nessun motivo è consentito agli alunni uscire dall'edificio, dopo entrati, per provvedere ciò di cui si è sprovvisti o di rivolgersi per il medesimo scopo al personale A.T.A. È buona norma per gli alunni controllare la cartella la sera precedente.

  4. Gli alunni devono portare giornalmente il diario delle lezioni e il libretto personale fornito dalla Scuola.

  5. L'intervallo e la pausa mensa sono dei necessari momenti di riposo dalle fatiche scolastiche, ma sono comunque vietati i giochi pericolosi e le corse sfrenate.

  6. Non è consentito trattenersi nelle aule durante la ricreazione, la pausa mensa o al termine delle lezioni. Chi avesse necessità di uscire dall'aula al cambio della lezione, dovrà farne richiesta all'Insegnante entrante.

  7. Le uscite dall'aula durante le ore di attività o i cambi d'ora devono essere autorizzate dall'insegnante responsabile. Le inosservanze di tali norme, ispirate alla tutela della sicurezza degli alunni, sono considerate mancanze gravi e saranno perseguite con provvedimenti disciplinari.

  8. Gli alunni che arrivano in ritardo alle lezioni sono di regola ammessi in classe con autorizzazione del Preside. I ritardi abituali sono considerati mancanze disciplinari.

  9. La riammissione in classe dopo uno o più giorni di assenza avviene dietro presentazione di apposita giustificazione, firmata da un genitore o chi ne fa le veci, all'Insegnante della prima ora. L'assenza superiore a cinque giorni continuativi, festivi compresi, va giustificata nel libretto personale e con certificato medico da allegare al giornale della classe.

  10. In caso di sciopero dei docenti e del personale A.T.A. le famiglie saranno preventivamente informate. Le eventuali assenze degli allievi dovranno comunque essere giustificate tramite libretto personale.

  11. Per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dall'Istituto senza l'autorizzazione scritta del Preside. In ogni caso l'uscita anticipata dalla Scuola per giustificato motivo è consentita agli alunni solo se prelevati da un familiare o se accompagnati da persona a tal fine incaricata con delega scritta.

  12. Gli alunni devono mantenere nella Scuola un comportamento dignitoso e rispettoso delle persone e dell'ambiente che li ospita nei suoi spazi interni ed esterni. In caso di volontario danneggiamento di attrezzature e suppellettili, la Giunta Esecutiva determinerà l'ammontare del danno che sarà addebitato alla famiglia; potranno inoltre essere adottati eventuali provvedimenti disciplinari.

  13. Non è consentito portare a Scuola oggetti, pubblicazioni, materiali non attinenti le attività scolastiche. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari, detti materiali saranno requisiti e restituiti ai genitori, dopo un colloquio informativo.

  14. È’ vietato sostare nei servizi o nei corridoi per oziare o chiaccherare con altri allievi.

  15. Sia in entrata sia in uscita da scuola, biciclette e motorini devono essere condotti a mano e parcheggiati negli appositi spazi.

  16. Abbigliamento. Gli alunni e le alunne devono adottare un abbigliamento adatto all'ambiente scolastico e al contesto educativo.

  • Atteggiamenti. Le alunne e gli alunni devono
  • mantenere un atteggiamento corretto e coerente con i principi della vita sociale e scolastica
  • usare la lingua italiana nei rapporti interpersonali;
  • non assumere atteggiamenti che possono causare disturbo ad una serena e rispettosa convivenza civile, oltre che ad un ordinato svolgimento delle attività scolastiche
  • Le alunne e gli alunni condividono lo stile educativo dell'Istituto. A tal fine essi si sentono impegnati a prestare particolare attenzione ai più piccoli, ai disabili e agli stranieri inseriti e partecipano attivamente alle iniziative di accoglienza e integrazione poste in essere dalla Scuola.

Art. 32
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:PROCEDURE DI GARANZIA

  1. Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente Regolamento. Luso della sanzione, in ogni caso, è ispirato negli educatori ai fondamentali principi di giustizia, equità, prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e sociale.

  2. Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto scolastico.(DPR 249/,98 – art. 4, co. 4).

  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza che ne siano state prima sentite le ragioni. All'alunno, è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della Comunità Scolastica, applicando, per quanto possibile, il principio della riparazione del danno.

  4. L’allontanamento dalla Scuola, per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, è disposto dal Capo di Istituto su conforme parere vincolante del Consiglio di Classe e/o su indicazioni dello stesso, previa comunicazione all'alunno interessato ed ai suoi genitori per eventuali giustificazioni e chiarimenti (in seguito "equipe pedagogica").

  5. L’azione disciplinare è obbligatoria solo in presenza di reati previsti dal Codice civile e penale. Nel rispetto delle procedure di garanzia stabilite nel presente Regolamento, chiunque venga a conoscenza di fatti ed episodi rilevanti sotto il profilo disciplinare, è comunque moralmente tenuto a darne comunicazione al coordinatore di classe e/o al Capo di Istituto che procederà agli eventuali provvedimenti di competenza.

  6. In considerazione dell’età degli alunni e delle finalità formative della Scuola Media nessun alunno può essere allontanato dalla Comunità Scolastica per più di cinque giorni consecutivi e per più di quindici giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico.

  7. Qualora, tuttavia, l’allontanamento sia stato disposto conseguentemente alla commissione di reati o per comportamenti di particolare gravità sociale, la durata potrà essere diversa da quella prevista al comma precedente; in tale evenienza il provvedimento sanzionatorio dovrà essere particolarmente motivato anche rispetto agli interventi di recupero e di sostegno psicologico da attivare.

  8. In caso di allontanamento prolungato il docente è incaricato di mantenere i rapporti con l’alunno e con la Sua famiglia, in modo da facilitarne il rientro nella Comunità Scolastica.

  9. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esami, anche da parte di candidati esterni, sono stabilite dalla Commissione d'esame ed applicate dal Presidente della stessa.

  10. In nessun caso la sanzione dell'allontanamento dalla classe e/o dalla Scuola è applicabile alla Scuola dell'Infanzia e agli alunni della Scuola Primaria fino a tutto il I° biennio.

Art. 33
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: TIPOLOGIA

Nel rispetto dei principi generali di cui al precedente art. 28 ("Diritti e doveri degli alunni"), il ricorso all'istituto della sanzione costituisce l'estremo rimedio dopo che sono stati inutilmente esperiti tutti gli altri mezzi a disposizione degli educatori nell'esercizio del potere – dovere di educare gli alunni ai valori della convivenza civile.

Fino a tutto il primo biennio della Scuola Primaria, in ogni caso, sono ammessi esclusivamente interventi a carattere compensativo concordati a livello di équipe pedagogica, tenuto conto dell'età e della situazione psico – socio – affettiva dell'alunno.

A partire dalla Scuola Primaria sono possibili le seguenti punizioni disciplinari:

a) ammonizione privata. La punizione viene inflitta dall’Insegnante per mancanze di lieve entità e per occasionali negligenze nell’assolvimento dei doveri scolastici. L’ eventuale comunicazione alla Famiglia, a mezzo il Libretto personale, si configura essenzialmente come sollecitazione al dialogo educativo fra la Scuola e la Famiglia.

b) ammonizione in classe. La sanzione viene inflitta per la reiterazione di comportamenti trasgressivi od annessi di cui alla lettera a) ed è annotata sul Giornale di Classe oltre che sul libretto personale.

c) allontanamento dalla classe. L’allontanamento momentaneo dalla lezione, in considerazione dell’età degli alunni e delle responsabilità che comporta, costituisce misura del tutto eccezionale qualora il comportamento rilevato rappresenti un concreto impedimento allo svolgimento dell’attività didattica. L'alunno temporaneamente allontanato deve essere affidato per la vigilanza ad altro insegnante a disposizione o al personale collaboratore in servizio. La punizione inflitta potrà essere annotata nel Giornale di Classe ed eventualmente comunicata alla Famiglia a giudizio dell’Insegnante.

d) allontanamento dalla Scuola. L’allontanamento dalla Scuola, di norma fino a un massimo di cinque giorni per evento può essere proposto in presenza di:

  • rifiuto sistematico ad assolvere con regolarità i propri impegni scolastici, dopo che siano stati esperiti inutilmente tutti gli altri tentativi previsti alle lettere a) e b);

  • gravi mancanze di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti del personale tutto della Scuola e dei compagni, comprese le minacce, gli insulti e gli atteggiamenti discriminanti;

  • volontario danneggiamento o furto di sussidi didattici ed attrezzature della Scuola o dei compagni;

  • rifiuto esplicito ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della Scuola per la tutela dell’incolumità degli alunni e della salute in generale.

L’allontanamento dalla Scuola oltre cinque giorni e fino ad un massimo di quindici è consentito, giusto il principio di gradualità della sanzione, solo in presenza di sanzioni di minor gravità che non abbiano prodotto i benefici attesi o in presenza di reati particolarmente gravi e odiosi. In tale ultimo caso l’eventuale sanzione, commisurata alla gravità del comportamento e/o ai rischi per l’incolumità altrui, può essere motivatamente adottata anche in deroga a detto limite. Nella scuola dell’obbligo non viene invece contemplata l’ipotesi di allontanamento fino al

termine dell’ anno scolastico e/o di esclusione dallo scrutinio finale o dall’esame di Stato conclusivo.

L’azione discipinare, si estende anche a comportamenti che, realizzati fuori dall’ambiente scolastico e dalla conseguente diretta potestà disciplinare della Scuola, abbiano comunque riflesso sulle persone e sulla vita della Comunità Scolastica.

Nel rispetto delle procedure di garanzia previste nel presente Regolamento, èinognicaso salvaguardato il potere di iniziativa del Dirigente Scolastico a presidio del buon nomedell'Istituto.

Art. 34
Provvedimenti disciplinari:

Impugnazioni

1. E' istituito l'ORGANO DI GARANZIA INTERNO all'Istituto, al quale i genitori deglialunni possono presentare ricorso avverso le punizioni disciplinari diverse dall'allontanamento ovvero in ordine all'applicazione del presente disciplinare.

2. L'organo di garanzia interno è nominato con provvedimento del D.S. su conforme delibera del Consiglio d’Istituto entro il 31 ottobre di ogni anno, e dura in carica due anni scolastici. Esso è così composto:

  • n. 2 docenti designati dal Consiglio d’Istituto;
  • n.2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto, scelti fra i rappresentanti la medesima Componente.
  • il Dirigente Scolastico o Suo Delegato in veste di Presidente.

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia segue la disciplina prevista per gli Organi Collegiali Interni.

La funzione di segretario verbalizzante è assegnata di volta in volta dal Presidente.

3. L' impugnazione di cui al comma 1 ha luogo entro 15 giorni dalla comunicazione dellasanzione irrogata ed è esaminata dall'Organo interno entro i dieci giorni dal depositodella richiesta. Le deliberazioni adottate sono comunicate per iscritto agli aventi diritto, a cura del Presidente, entro i tre giorni successivi alla seduta.

4. Contro le deliberazioni dell'Organo di Garanzia interno e contro le violazioni del presente Regolamento è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva, sentito l’Organo di Garanzia Regionale.

Art. 35
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI e PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Norme Procedurali

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 235/2007, le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe in forma allargata.

Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni, e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame restano nella competenza della Commissione d’esame, e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Per la Scuola Primaria, come già previsto al comma 7 dell’art. 328 del T.U. sulla Scuola –

D.P.R. n. 297/’94, le sanzioni disciplinari sono fissate dal presente Regolamento.

Fermo restando il sistema delle responsabilità civili e penali che l’ordinamento giuridico vigente individua in capo ai diversi soggetti in tema di tutela dei minori affidati, alla promozione della cultura dei valori di cittadinanza e di convivenza sociale che la Scuola ha nella Sua missione educativa, anche il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ fra la Scuola e la famiglia.

Il Patto, deliberato su iniziativa del Dirigente Scolastico dal Consiglio di Istituto entro i limiti del suo mandato, (e comunque per un biennio -D.P.R. 235/’97), affianca il Regolamento Interno e la Carta dei Servizi dell’Istituto, con l’obiettivo di declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri tra l’Istituzione Scolastica autonoma e le Famiglie.

Sottoscritto dall’alunno/a e controfirmato da almeno un genitore e/o affidatario contestualmente alla domanda di iscrizione, Esso viene consegnato in copia ai genitori entro i primi dieci giorni di scuola unitamente alle disposizioni di carattere regolamentare contenute nel Regolamento Interno.

CAPO III-I SERVIZI

A) Servizio Mensa

Art. 36
Disposizioni organizzative

  1. La Refezione Scolastica, ove presente, è da intendersi a tutti gli effetti come momento pienamente educativo e opportunità formativa.

  2. Mensa e dopo mensa sono momenti costitutivi del tempo-scuola assegnato ai docenti per le finalità di cui al comma 1, in conformità con i modelli organizzativi di ciascun Plesso deliberati dagli OO. CC.

  3. Gli iscritti alla mensa, che per motivate esigenze di salute non intendono usufruire del servizio erogato dall'Amm.ne Comunale, devono presentare documentata istanza al Dirigente Scolastico.

  4. Gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, munita di -delega scritta, al termine delle lezioni antimeridiane. Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado la modalità di uscita è accertata ad inizio d'anno con apposita autocertificazione dei genitori, da acquisire agli atti della scuola.

  5. L'Istituzione Scolastica consente agli alunni in anticipo di sostare nel cortile della Scuola, ma non potrà assicurare la vigilanza; rimane pertanto affidata ai genitori la responsabilità della custodia fino all'inizio delle lezioni pomeridiane.

 

B) Attezzature didattiche, Laboratori e aule speciali

Art. 37
Uso delle attrezzature didattiche, laboratori e aule speciali

  1. La scuola è fornita di materiali e di sussidi per il lavoro educativo-didattico, il cui elenco è depositato e consultabile presso ogni plesso scolastico. I docenti, i non docenti e gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi e delle attrezzature didattiche assegnate.

  2. I laboratori e le aule speciali sono assegnate dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario di accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...

  3. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità e i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

  4. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti a interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

  5. L'orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.

    1. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto allievi,

    2. competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

  6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. AI fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.\

  7. L'insegnante avrà cura, all'inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, ètenuto a dame tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

  8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.

  9. AI termine dell'anno scolastico le attrezzature, i laboratori e le aule speciali sono riconsegnate al Consegnatario -il Direttore S. G.A. -con le procedura a tal fine previste in attuazione del 0.1. n. 44/2001.

C) Comunicazioni

Art. 38
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo e di pubblicità varia-ad eccezione della I saggistica scolastica -potrà essere distribuito nella Scuola senza la preventiva autorizzazione del D.S. I 2.E' garantita e facilitata la circolazione interna di ogni tipo di materiale utile nel lavoro scolastico, purché in regola con il diritto d'autore, e di quello frutto del lavoro della Scuola stessa (giornalino, mostre, ricerche,...).

2. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori, purché senza oneri per l'Amministrazione, da parte di Enti e Associazioni, la cui attività abbia finalità culturali o di formazione.

  • E’ vietata la circolazione di materiale pubblicitario finalizzato a scopi economici e speculativi.
  • Per gli alunni, in particolare, si prevede di:a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;b) autorizzare la distribuzione di materiali relativi alle iniziative promosse sul Territorio da parte dell'Amministrazione Comunale e di Enti istituzionali (Pro Loco, Società Sportive riconosciute, Scuole, ...); favorire la conoscenza di iniziative ed attività promosse da Enti, Associazioni pubbliche o private che abbiano stipulato accordi

Art. 39
Comunicazioni docenti-genitori, Scuola-Famiglia

  1. Il Piano Annuale delle Attività indica, per ciascun ordine di scuola, le modalità ordinariedi dialogo fra la Scuola e la Famiglia.

  2. Docenti e genitori utilizzano di regola libretto personale e diario degli alunni per comunicazioni reciproche legate alla quotidianità dei vissuti e del lavoro scolastico.

  3. In caso di necessità la Scuola utilizza il mezzo postale o il mezzo telefonico, secondo i casi, per trasmettere informazioni relative alla frequenza, al profitto, al comportamento degli alunni, nonché l'eventuale segnalazione di interventi compensativi (recupero, sostegno) che l'alunno deve sostenere e il loro esito.

  4. Le comunicazioni scritte o telefoniche alla Famiglia sono a carico dell'Istituzione Scolastica.

  5. All'inizio dell'anno scolastico i docenti illustrano alle Famiglie e agli studenti le opportunità offerte dal P.O.F. d'Istituto, comprensivo di tutte le attività facoltative e/o opzionali che si prevede di attuare nell'ambito dei Piani di Studio personalizzati. Il P,O.F. d'Istituto è depositato in ogni Plesso, a disposizione dei genitori, dei docenti e non docenti.

 

CAPO IV -SICUREZZA

 

Art. 40
Accesso ai Plessi di personale esterno alla Scuola

  1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dél1'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

  2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

  3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte di accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

  4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo di Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.

  5. I tecniciche operano alle dipendenze dell'Amm.ne Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.

  6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.

Art. 41
Accesso e circolazione dei mezzi all'interno dell'area scolastica

  1. Hanno accesso al cortile dei vari plessi, dove possibile, i pulmini scolastici che effettuano il carico-scarico degli alunni. I punti di sosta degli stessi, negli altri casi, sono individuati d'intesa con l'Amm.ne Comunale.

  2. Hanno altresì accesso, in caso di necessità, i mezzi di pubblico soccorso, i veicoli per la mensa ove non sia possibile disporre diversamente, e quelli degli operatori incaricati della manutenzione degli edifici scolastici.

  3. Previa autorizzazione del D.S. l'accesso con la macchina è consentito ai genitori degli alunni disabili, secondo tempi e modalità da concordarsi caso per caso.

  4. I parcheggi di servizio dei plessi, dove presenti, sono riservati al personale scolastico. La Scuola in ogni caso non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei medesimi.

  5. Gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado utilizzano per la sosta di motorini e biciclette esclusivamente le aree a ciò destinate. Anche in questo caso la Scuola non assume responsabilità alcuna per eventuali danni o furti a carico dei medesimi.

  6. Il Dirigente Scolastico adotta le misure necessarie, anche di carattere restrittivo, per regolamentare il corretto utilizzo delle aree cortilive e delle aree di parcheggio, e per regolare la mobilità interna alle stesse qualora si ravvisi pregiudizio per l'incolumità degli alunni. Salvo i casi di emergenza le iniziative da adottare sono concertate con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RL.S.)

Art. 42
Tutela dei dati sensibili e della sicurezza dei sistemi

  1. L'Istituto predispone le procedure e i protocolli per la tutela dei dati sensibili e per la sicurezza dei sistemi, in attuazione delle nuove disposizioni legislative di cui al D.L. n. 196/2003, nonçhé delle norme vigenti sulla pubblicità degli atti e sul diritto di accesso. Il documento programmatico sulla sicurezza che sarà elaborato, è allegato al presente Regolamento Generale ed esposto in forma pubblica in tutti i plessi scolastici.

  2. E' comunque fatto divieto di rendere pubblici stati e fatti personali degli alunni dell'Istituto e delle Loro Famiglie, salvo il caso di indagini delle Autorità di P.S. e/o dello svolgimento di attività istituzionali.

  3. Responsabile della Sicurezza è il Dirigente Scolastico.

Art. 43
Comportamenti attesi a tutela della sicurezzae dell'incolumità delle persone

Gli obblighi del personale, distintamente per profilo professionale e per tipologia di incarico, sono contenuti nel documento programmatico in fase di rielaborazione, da allegare successivamente anche al presente Regolamento.

A tutti gli operatori della Scuola, docenti e non, viene comunque richiesto di rispettare e far rispettare le seguenti norme di comportamento:

  1. tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possono distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;

  2. attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;

  3. osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;

  4. non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;

  5. non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;

  6. per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale.

E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone;

  1. non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata

  2. depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione;

  3. ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;

  4. non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;

  5. segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;

  6. in caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento;

  7. se viene usato il materiale della cassetta del pronto soccorso ripristinare la scorta; non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;

  8. mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro;

  9. disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;

  10. adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;

  11. mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;

  12. in caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc...) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;

  13. manipolare vetri e materiali pungenti con i guanti;

  14. negli armadi e negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;

  15. non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;

  16. negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;

  17. riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;

  18. l'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

  19. verificare l'agibilità delle vie di esodo all'inizio di ogni turno di lavoro;

  20. prima di lasciare l'edificio, al termine dell'attività scolastica giornaliera, assicurarsi che le porte e le finestre siano chiuse secondo l'uso, i rubinetti serrati, le luci spente, quindi inserire -ove presente -il sistema anti-intrusione.

 


 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SOMMARIO:

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Convocazione

Art. 2 Validità sedute

Art. 3 Discussione ordine del giorno

Art. 4 Mozione d'ordine

Art. 5 Diritto di intervento

Art. 6 Dichiarazione di voto

Art. 7 Votazioni

Art. 8 Risoluzioni

Art . 9 Processo verbale

Art. 10 Surroga membri cessati

Art . 11 Programmazione

Art. 12 Decadenza

Art. 13 Dimissioni

Art. 14 Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica (C.LS.)

Art. 15Norme di funzionamentodella Giunta Esecutiva del C.LS.

Art. 16 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

Art. 17 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Art. 18 Norme di funzionamento dei Consigli di classe, interclasse, Sezione

CAPO Il LA COMUNITA' SCOLASTICA

1 - DOCENTI
Art. 19 Indicazioni sui doveri dei docenti

2 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art. 20 Indicazioni sui doveri del Personale Amm.vo

3 - COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. 21 Indicazioni sui doveri dei Collaboratori Scolastici

4 - GENITORI
Art. 22 Elementi costitutivi del patto educativo fra la Scuolae le Famiglie Art. 23 Diritto di Assemblea Art. 24 Assemblea di classe, sezione Art. 25 Assemblea di plesso Art. 26 Assemblea dell'Istituzione Scolastica Art. 27 Accesso dei Genitori ai locali scolastici

5.ALUNNI
Art. 28 Diritti e doveri degli alunni: Principi Generali Art. 29 SCUOLA dell'INFANZIA: Norme Regolamentari

Art. 30 SCUOLA PRIMARIA: Norme Regolamentari Art. 31SCUOLA SECONDARIA di 1°GRADO: Norme regolamentari Art. 32 Provvedimenti disciplinari: procedure di garanzia Art. 33 Provvedimenti disciplinari: tipologia Art. 34 Provvedimenti disciplinari: impugnazioni Art. 35 Procedimenti disciplinari e Patto Educativo di corresponsabilità

CAPO III I SERVIZI

A) Servizio Mensa

Art. 36 Disposizioni organizzative

B) Laboratori e aule speciali

Art. 37Uso delle strutture didattiche, dei laboratori, e delle aule specifiche

C) Comunicazioni Art. 38Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

Art. 39 Comunicazioni docenti -genitori

CAPO IV SICUREZZA Art. 40Accesso ai Plessi di personale esterno alla Scuola Art. 41Accesso e circolazione dei mezzi all'interno dell'area Scolastica Art. 42 Tutela dei dati sensibili e della sicureza dei sistemi Art. 43Comportamenti attesi a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone